Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 31/03/1998 n. 112

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attivita' trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui e' trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attivita' da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione e' stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica puo' essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

Art. 151. Biblioteche pubbliche statali universitarie

1. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le universita' apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152. La valorizzazione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita' concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;.e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153. La promozione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita' concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivi ta' culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154. Commissione per i beni e le attivita' culturali

1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155. Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali..

CAPO VI SPETTACOLO

Art. 156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

CAPO VII SPORT

Art. 157. Competenze in materia di sport

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo competente con le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino.dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. V POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 158. Oggetto

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Art. 159. Definizioni

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

 

Pagina 18/19 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional